DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Fonte: UE
Data: 27/11/2008
Gazzetta: L 327/27
Data gazzetta: 05/12/2008

Corte di giustizia U.E., sez. V, 15 gennaio 2026, causa C-641/23, YM
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Art. 2, par. 4 – Condizione della doppia incriminabilità – Art. 4, pt. 1 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Art. 5, pt. 3 – Consegna della persona interessata subordinata alla garanzia di rinvio nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro emittente – Obiettivi – Reinserimento sociale – Lotta all’impunità – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Art. 7, par. 3 e 4 – Art. 9, par. 1, lettera d) – Motivo di rifiuto di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena fondato sull’assenza di doppia incriminabilità – Art. 25 – Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo